Conversione in legge del decreto Abruzzo. PDF Stampa E-mail
Notizie - Adempimenti per le fasi di ristoro dei danni
Martedì 30 Giugno 2009 08:23

 

Pubblichiamo un articolo dell'avv. Manuela Paone che ci offre una prima lettura della conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009. Renderemo disponibile l'intera legge non appena sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Il 23 giugno la Camera dei deputati ha licenziato la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge n.39 del 28 aprile 2009 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

 

La legge “sul terremoto” entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, (art.19) e quindi soltanto dopo tale data sarà “operativa”.

 

La riferita disposizione normativa è stata promulgata esclusivamente per quei 49 Comuni compresi nell’area investita dal terremoto, (c.d. “cratere”), ed avrà efficacia retroattiva a far data dal giorno del sisma, 6 aprile 2009. Da una prima lettura del testo normativo sembrerebbe che nei previsti benefici economici e fiscali possano e debbano ritenersi compresi anche gli interventi edilizi di ricostruzione e/o riparazione che verranno eseguiti su immobili localizzati anche al di fuori dell’area sismica, purché però venga dimostrato che il “danno” è stato provocato dal noto evento tellurico.

 

Lo Stato, sempre stando al testo della legge de qua, pagherà integralmente, a chi ne ha diritto, ed attraverso l’erogazione di contributo a fondo perduto, la ricostruzione e la riparazione della prima casa danneggiate dal terremoto o l’acquisto di un alloggio equivalente.

 

Sarà Fintecna s.p.a. - su richiesta dell'interessato - a controllare e gestire le operazioni di finanziamento conseguenti; dette operazioni non saranno soggette al pagamento di alcun tributo o diritto, eccezion fatta pera l'iva. Quanto agli onorari dovuti ai notai per la stipula degli eventuali conseguenti atti pubblici, questi verranno calcolati in base alle tariffe professionali vigenti e poi ridotti “ex lege”dell’80 %. L’erogazione del previsto contributo sarà vincolata alla presentazione della necessaria documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli interventi edilizi.

 

La norma prevede ancora che il contributo potrà essere richiesto anche per la ricostruzione e/o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili a uso non abitativo distrutti o danneggiati. Nel disposto normativo sono altresì previsti indennizzi a favore dei titolari e/o gestori di attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto del terremoto ed ancora a favore dei titolari e/o gestori di strutture adibite alle attività sociali, ricreative, sportive e religiose.

 

Arriveranno in ogni caso contributi anche per i danni di piccola entità, al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi. I sindaci dei comuni danneggiati potranno autorizzare la concessione di un contributo fino a 10.000 euro per la riparazione dei danni di lieve entità subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale, a condizione che l’intervento edilizio da eseguire ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009.

 

Per le riparazioni di parti comuni dei condomini sarà concesso un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa.

 

Via libera alla realizzazione dei moduli abitativi per la sistemazione di persone che hanno le abitazioni distrutte o dichiarate non agibili dai tecnici competenti <<…ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o comuni limitrofi>>. Il coordinamento della progettazione e della realizzazioni delle “casette”, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi sarà affidata al capo della protezione civile On. Guido Bertolaso, il quale provvederà pure con il presidente della regione e di concerto con i sindaci dei comuni interessati ad individuare le aree destinate alla realizzazione dei predetti edifici. All’uopo, è stato previsto un procedimento per l’esproprio in deroga alla normativa vigente: il Commissario delegato darà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all’albo del Comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale. Per le occupazioni d’urgenza ed eventuali espropriazioni il Commissario provvederà alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli che acquisterà immediatamente valore di provvedimento di provvisoria occupazione o di espropriazione.

 

L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione sarà determinata dal commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 6 aprile 2009.

 

Avverso il provvedimento di localizzazione e il verbale di immissione in possesso sarà ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, non saranno ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

 

Previsto che il commissario delegato possa reperire nuovi alloggi, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle persone nelle abitazioni riparate o ricostruite. L'assegnazione degli alloggi sarà effettuata dal sindaco del comune interessato, che definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi.

 

Le imprese avranno a disposizione incentivi fiscali per la ripresa e sarà dato più spazio ai Comuni nella pianificazione della ricostruzione, anche attraverso la deroga dal patto di stabilità interno.

 

Rimane infine immutato il termine  del 31 luglio 2009 per la sospensione dei processi civili, penali e amministrativi e di ogni altra giurisdizione speciali pendenti al 6 aprile 2009.

 

Avv. Manuela Paone 

 

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Ultimo aggiornamento Martedì 30 Giugno 2009 10:29