Scadenza per richiesta secondo sopralluogo. Chiarimenti DI.COMA.C. PDF Stampa E-mail
Notizie - Censimento dei danni
Giovedì 30 Luglio 2009 16:58

 

La scadenza delle richieste per un secondo sopralluogo sui fabbricati, fissata per il 25 luglio scorso, era valida solo per le persone che conoscevano ufficialmente l’esito di agibilità dei loro immobili alla data del 24, attraverso la pubblicazione all’albo pretorio del Comune o sul sito internet istituzionale. Coloro che hanno appreso, tramite pubblicazione, l’esito di agibilità dell’immobile di loro proprietà dopo il 25 luglio, avranno sette giorni di tempo per presentare la domanda di secondo sopralluogo, a partire dal giorno della pubblicazione. La precisazione è stata effettuata dalla funzione 1 della Dicomac.

 

Quest’ultima ricorda che nella richiesta, che dovrà essere corredata dalla documentazione fotografica e dalla relazione di un tecnico abilitato (a spese dell’interessato), dovrà essere riportata la data di pubblicazione dell’esito della prima ispezione. Chi presenta l’istanza – che dovrà essere riferita all’edificio e non a una singola unità immobiliare di un condominio – dovrà garantire l’accesso all’immobile, visto che non sarà presa in considerazione dai tecnici della Protezione civile una terza richiesta di sopralluogo.

 

Fonte: Ufficio Stampa del Comune dell'Aquila

 

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 05 Agosto 2009 10:24