Verifiche di agibilità: le nuove direttive del coordinamento della S.G.E. PDF Stampa E-mail
Notizie - Censimento dei danni
Sabato 22 Maggio 2010 09:16

L’esito di agibilità non può essere modificato in caso siano già state effettuate le istruttorie tecniche tantomeno se i lavori siano già eseguiti. Sarà inoltre una commissione a stabilire se ammettere o meno la richiesta di un terzo sopralluogo su un immobile, anche se non saranno effettuate terze verifiche su un edificio che ha avuto esiti concordi a seguito dei primi due sopralluoghi. Queste sono le nuove disposizione adottate dal coordinamento della SGE a fronte delle molteplici richieste di ulteriori verifiche e cambi esiti di agibilità da parte dei proprietari. L’esito di agibilità è considerato definitivo qualora il proprietario o l’utilizzatore dell’immobile non abbia richiesto sopralluoghi ulteriori. Ritenuto definitivo tale esito, lo stesso sarà comunicato dalla funzione tecnica di SGE direttamente ai Comuni interessati per la notifica o la pubblicazione.  Queste disposizioni sono contenute in due circolari pubblicate nel sito del COmmissario per la Ricostruzione nella sezione Documenti -> Commissario per la Ricostruzione -> Circolari della SGE.

 

Scarica i documenti:

 

Direttive sulle modifiche degli esiti delle verifiche di agibilità

 

Trattamento delle richieste di terzi sopralluoghi 

 

Fonte: Sito web del Commissario per la ricostruzione 

 

Ultimo aggiornamento Sabato 22 Maggio 2010 09:33