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Ricostruzione
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commissario commissario |
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Venerdì 04 Giugno 2010 12:09 |
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Sono state definite le disposizioni per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori per la ricostruzione o la riparazione degli aggregati edilizi danneggiati dal sisma. Il commissario delegato Gianni Chiodi ha infatti firmato il decreto n. 12 che regolamenta gli organismi di questo genere, dando attuazione a quanto previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820. Prima della costituzione di tali consorzi - per i quali il decreto commissariale prevede i criteri, gli organismi e le modalità di funzionamento - dovranno essere individuati dai Comuni gli aggregati edilizi. I consorzi saranno costituiti tra i proprietari delle singole unità immobiliari che formano l’aggregato (o da coloro che hanno diritto reale di uso o usufrutto) attraverso una scrittura privata. Nel decreto è presente uno schema tipo da utilizzare per l'atto costitutivo.
La creazione di tale organismo sarà valida anche se non tutti i proprietari - o gli aventi titolo - decideranno di aderirvi. Il decreto, così come l'ordinanza, hanno infatti previsto che il consorzio sia efficace con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% della superficie lorda coperta complessiva dell'aggregato, come stabilita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820. Una volta costituito, il consorzio ha lo scopo di svolgere le attività necessarie a consentire la realizzazione degli interventi sulle strutture, parti comuni ed impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell’aggregato ed è tenuto ad affidare i lavori da eseguirsi in conformità alla normativa vigente. La durata del consorzio stesso non può essere inferiore a 6 anni, salvo un anticipato scioglimento in caso di raggiungimento dello scopo. Il decreto 12 detta anche i tempi entro i quali questi organi dovranno essere costituiti in base alle pubblicazioni agli albi pretori dei Comuni dei relativi aggregati edilizi, nonché i poteri sostitutivi delle Municipalità in caso di inadempimenti dei proprietari interessati all'allestimento del consorzio obbligatorio. In alternativa a quest'ultimo, è possibile delegare uno dei proprietari dell'aggregato attraverso una procura speciale. Anche in questo caso, il decreto contiene un'apposita modulistica. Scarica il decreto e la modulistica allegata (file in formato .zip) Fonte: Ufficio stampa della Struttura per la Gestione dell'Emergenza |
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Ultime
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commissario commissario |
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Giovedì 03 Giugno 2010 22:37 |
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A partire dal 4 giugno, anche i cittadini residenti nei MAP del Comune di Scoppito potranno rivolgersi al numero verde800.155.300 di Linea Amica Abruzzo, (chiamata gratuita anche da cellulare) per le segnalazioni di guasti nei MAP e per i problemi di manutenzione degli alloggi. Gli operatori di Linea Amica rispondono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.
Fonte: Ufficio stampa della Struttura per la Gestione dell'Emergenza |
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Ultime
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commissario commissario |
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Venerdì 28 Maggio 2010 13:12 |
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Riprendiamo e ripubblichiamo dal sito web del Commissario per la Ricostruzione.
I contributi previsti dalle diverse ordinanze spettano anche ai titolari di immobili diversi dalla abitazione principale posseduti da soggetti non residenti. A seguito di diversi quesiti presentati al Commissario Delegato, infatti, è stato posto un dettagliato quesito alla Commissione Tecnico Scientifica prevista dall’OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009 che lavora a supporto diretto dello stesso Commissario. La stessa Commissione si è espressa con specifico parere condividendo nella sostanza la possibilità che i contributi possano essere erogati anche in favore dei proprietari di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale anche se non residenti. Già in passato la Protezione Civile nazionale aveva avuto modo di ribadire la autentica interpretazione delle norme circa la possibilità per i residenti fuori cratere di beneficiare dei contributi previsti richiamando le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini o di ingiustificati ritardi nella trattazione delle pratiche. Nonostante ciò molti sindaci hanno ritenuto di non avere sufficienti elementi di rassicurazione sulla materia. Il parere della Commissione Tecnico Scientifica, trasmesso oggi dal Commissario Delegato Chiodi a tutti i sindaci interessati dagli eventi sismici dello scorso anno per il tramite delle Prefetture, dovrebbe eliminare ogni residua incertezza e consentire l’immediato sblocco delle pratiche sospese ed evitare che in futuro possano ripetersi inutili attese da parte degli aventi diritto. Fonte: Sito web del Commissario per la ricostruzione |
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Censimento dei danni
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commissario commissario |
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Sabato 22 Maggio 2010 09:16 |
L’esito di agibilità non può essere modificato in caso siano già state effettuate le istruttorie tecniche tantomeno se i lavori siano già eseguiti. Sarà inoltre una commissione a stabilire se ammettere o meno la richiesta di un terzo sopralluogo su un immobile, anche se non saranno effettuate terze verifiche su un edificio che ha avuto esiti concordi a seguito dei primi due sopralluoghi. Queste sono le nuove disposizione adottate dal coordinamento della SGE a fronte delle molteplici richieste di ulteriori verifiche e cambi esiti di agibilità da parte dei proprietari. L’esito di agibilità è considerato definitivo qualora il proprietario o l’utilizzatore dell’immobile non abbia richiesto sopralluoghi ulteriori. Ritenuto definitivo tale esito, lo stesso sarà comunicato dalla funzione tecnica di SGE direttamente ai Comuni interessati per la notifica o la pubblicazione. Queste disposizioni sono contenute in due circolari pubblicate nel sito del COmmissario per la Ricostruzione nella sezione Documenti -> Commissario per la Ricostruzione -> Circolari della SGE. Scarica i documenti: Direttive sulle modifiche degli esiti delle verifiche di agibilità Trattamento delle richieste di terzi sopralluoghi Fonte: Sito web del Commissario per la ricostruzione |
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Adempimenti amministrativi, finanziari, bancari
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commissario commissario |
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Venerdì 21 Maggio 2010 12:27 |
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Ripubblichiamo la tabella delle principali scadenze e delle sanzioni a cui si va incontro col mancato rispetto dei tempi indicati con una precisazione rispetto alla precedente. Per ciò che riguarda la presentazione delle domande per le B e le C il ritardo comporta oltre alla perdita del C.A.S. o della sistemazione alberghiera anche la perdita del diritto a richiedere il contributo.
Scarica la tabella Fonte: sito web del Commissario delegato per la Ricostruzione |
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