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Da lunedì primo marzo sarà modificato il tragitto di alcune linee degli autobus che attraversano il territorio comunale dell’Aquila. Lo ha reso noto l’Ama, la società che gestisce il trasporto pubblico del capoluogo. “Le variazioni – ha specificato il sindaco Massimo Cialente – sono il frutto delle segnalazioni pervenute dai cittadini, che, grazie all’impegno del’amministrazione comunale, del cda e della direzione dell’azienda, hanno avuto un seguito concreto. Visto l’attuale assetto della città, non è facile poter dare una risposta all’utenza, ma noi ce la stiamo mettendo tutta. E le novità che partiranno da lunedì ne sono una testimonianza, visto che, ad esempio, molti più tragitti interesseranno i quartieri Case.
Andremo ancora avanti, nello spirito di migliorare e razionalizzare sempre di più questo servizio, in particolare a beneficio dei residenti nei complessi antisismici e di altri centri di primario interesse, quali le scuole”.
Queste, in dettaglio, le modifiche a partire da lunedì 1° marzo. Linea 108. Tutte le corse della linea 108 transiteranno in via Collevernesco e all’interno del quartiere Case di Sant’Elia 2. Linea 76. Tutte le corse in servizio per Bazzano transiteranno per via Onna secondo il seguente itinerario: terminal di Collemaggio-s.s.17-via Fioretta-via dell’Industria- via Onna/Paganica, Piazza di Paganica e viceversa. Inoltre tutte le corse che raggiungono i laboratori del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di fisica nucleare effettueranno la fermata nei pressi del complesso Case di Assergi 2. Linea 4. Sarà sostituita dalla linea 107, che effettuerà il seguente percorso: Cansatessa-via Antica Arischia-via Fermi-s.s. 80-università’ di Coppito-universita’ Reiss romoli-universita’ Optimes- centro commerciale L’Aquilone. Linea 53. Non sarà più effettuata. Linea 54. Effettuerà la deviazione in via del Castelvecchio alle ore 7:40 circa al posto della 53; la linea 77A transiterà alla fermata della scuola della Guardia di Finanza alle ore 7:30 al posto della 53. Linee 101 e 102. Effettueranno la fermata dentro il quartiere Case di Coppito 3 (dove accederanno anche le corse scolastiche in transito). La linea 101 delle 7:30 da Cese di Preturo raggiungerà l’istituto “Cotugno” al posto della linea 87, con la quale farà coincidenza a Cese. I nuovi orari sono consultabili sul sito internet dell’ama www.ama.laquila.it e disponibili presso il terminal di Collemaggio da domani, sabato 27 febbraio. Fonte: Ufficio stampa del comune dell'Aquila.
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Costituisce rinuncia la mancata accettazione dell’alloggio antisismico e la struttura alberghiera in cui si eventualmente si vive va lasciata entro due giorni dall’assegnazione del progetto Case. Questi alcuni dei criteri stabiliti dal vice commissario vicario Massimo Cialente e contenuti in un documento che ha lo scopo di favorire una corretta gestione degli alloggi antisismici e degli altri benefici per le popolazioni colpite dal sisma, “nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento”. Nel documento viene dunque specificato che la mancata sottoscrizione del contratto di comodato, o la non accettazione delle chiavi dell’alloggio del progetto Case o dei Map, equivale a rinuncia. In questo caso, gli appartamenti potranno essere rimessi a disposizione di altre famiglie che hanno diritto all’alloggio. I rinunciatari potranno avere diritto solo al contributo di autonoma sistemazione. Per quanto riguarda i cambi di alloggio, vanno richiesti al servizio assistenza alla popolazione, all’interno della Sge, Scuola della Guardia di Finanza di Coppito. Saranno valutate solo quelle domande provenienti dalle famiglie che sono già entrate negli appartamenti antisismici.
In caso diminuisca il numero dei membri del nucleo che già occupa un alloggio del Case, il vice commissario indica dei criteri che porteranno o a mantenere l’appartamento o allo spostamento in un’altra casa di dimensioni adeguate alla nuova composizione della famiglia. Non è invece consentito l’inserimento di nuove persone nel nucleo familiare o di coabitazione già assegnatario, se non in caso di nascite, di matrimonio, di inserimento di single già censiti, di sostituzione di una badante con un’altra addetta alla cura dell’assegnatario o di sostituzione di un componente rinunciatario con altra persona risultata positiva ai colloqui per la verifica dei requisiti per la assegnazione di un alloggio. In tutti i casi, l’alloggio già utilizzato non può subire alcuna variazione. Eventuali richieste di variazione di appartamento potranno essere prese in considerazione successivamente alla conclusione del procedimento di assegnazione agli aventi diritto e compatibilmente con le case rimaste a disposizione.
Scarica il documento integrale. Fonte: Ufficio stampa del Vicecommissario vicario per la ricostruzione. |
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Al fine di favorire una corretta gestione delle procedure e degli adempimenti relativi alla assegnazione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, vengono formulati i seguenti criteri di riferimento in relazione alle singole casistiche prese in considerazione.
1) SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E CONSEGNA DELLE CHIAVI • La mancata sottoscrizione del contratto di comodato o la mancata accettazione delle chiavi dell’alloggio del progetto C.A.S.E./M.A.P., equivale a rinuncia. Pertanto gli appartamenti potranno essere rimessi a disposizione di altri nuclei positivi per assegnazione e i rinunciatari avranno diritto solo al c.a.s., con esclusione di ogni altra forma di assistenza; • Cambi, sostituzioni, diverse localizzazioni, potranno essere chieste dai nuclei assegnatari solo dopo essere entrati in C.A.S.E. Di conseguenza, ogni richiesta fatta prima della stipula o dell’ingresso in un alloggio C.A.S.E. non viene presa in considerazione. Eventuali indicazioni formulate dalla Commissione sanitaria speciale su queste problematiche, saranno prese in considerazione compatibilmente con la disponibilità di alloggi e senza ledere i diritti degli altri nuclei già assegnatari.
2) DIMINUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE. • In caso di decesso di un componente del nucleo, resta confermato l’alloggio già assegnato; • In caso di decesso di due o più componenti, deve essere individuato un nuovo alloggio adeguato al minor numero dei componenti il nucleo assegnatario; • In caso di rinuncia di uno o più componenti del nucleo (anche a seguito di matrimonio), deve essere individuato un nuovo alloggio di pezzatura adeguata ai componenti rimasti; • In caso che residui un unico soggetto dopo le rinunce di tutti gli altri componenti il nucleo assegnatario, il single rimasto dovrà necessariamente uscire e sarà riconsiderato con gli altri single per assegnazione di nuovo alloggio. Se il single esce spontaneamente dall’alloggio, senza necessità di revoca da parte dell’Amministrazione, avrà diritto di priorità rispetto agli altri single positivi per assegnazione. Il termine per lasciare l’alloggio è fissato in 5 giorni, come previsto al punto 5.
3) AUMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE. Non è consentito l’inserimento di nuovi soggetti nel nucleo familiare o di coabitazione già assegnatario, se non nei seguenti casi: • Nascite; • Matrimonio; • Inserimento di single censito; • Sostituzione di badante censita con nuovo soggetto addetto alla cura dell’assegnatario; • Sostituzione di un componente rinunciatario con altra persona già positiva per la assegnazione di un alloggio. In tutti i casi, l’alloggio già utilizzato non può subire alcuna variazione . Eventuali variazioni di alloggio potranno essere prese in considerazione successivamente alla conclusione del procedimento di assegnazione agli aventi titolo e compatibilmente con le disponibilità residue.
4) DECADENZA DAI BENEFICI. • Tutti coloro che, pur percependo C.A.S., o avendo case dichiarate agibili, o avendo avuto le chiavi dell’alloggio del progetto C.A.S.E. assegnato, continuano a godere dell’ospitalità di strutture alberghiere o convenzionate, devono lasciare dette strutture entro 48 h dalla notifica del relativo provvedimento, a meno che non intendano provvedere direttamente al pagamento dell’alloggio. Sono fatti salvi eventuali interventi di recupero per gli oneri ingiustificati relativi ad un periodo precedente senza titolo alla assistenza. Data l’urgenza di recuperare alloggi per gli aventi diritto ed in considerazione della circostanza che il permanere in strutture convenzionate a carico di risorse pubbliche senza averne titolo comporta presumibilmente il perpetrarsi di reato da segnalarsi all’autorità competente, si procede senza notifica dell’avviso dell’avvio del procedimento.
5) CONTROLLI E REVOCHE • Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale di L’Aquila effettuano periodici controlli, sulla base di un programma definito dalla funzione assistenza alla popolazione della S.G.E., per verificare l’effettiva occupazione delle case assegnate da parte di tutti i componenti dei nuclei familiari o di aggregazione che hanno sottoscritto il contratto di comodato. • Si procede alla revoca della assegnazione dell’alloggio qualora, anche a seguito del mancato ritiro della raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal progetto c.a.s.e., venga accertata la assenza del nucleo familiare con due distinti verbali di sopralluogo effettuati, il primo dalle Forze dell’Ordine e il secondo dal Comando della Polizia Municipale di L’Aquila; per la verifica del mancato utilizzo dell’alloggio si tiene anche conto di tutti gli ulteriori elementi di conoscenza disponibili e delle dichiarazioni rese dai vicini. • L’eventuale accertamento di una presenza parziale di componenti del nucleo assegnatario, senza adeguata motivazione preventivamente comunicata, comporta la verifica delle condizioni per la conferma o per la modifica della tipologia dell’alloggio assegnato.
Alla notifica di revoca dell’assegnazione si provvede senza necessità di notifica dell’avviso di avvio del procedimento per le motivazioni indicate al punto 4. I 30 giorni, indicati nel contratto di comodato per lasciare l’alloggio, valgono nel solo caso di perdita dei requisiti da parte del nucleo familiare assegnatario o di coabitazione; nel caso in cui venga accertato il non utilizzo dell’appartamento, oppure l’assegnazione avvenuta senza titolo, il termine per lasciarlo libero da persone e cose da parte dell’assegnatario e del suo nucleo familiare o di coabitazione è fissato in giorni 5 dalla notifica della revoca.
Il presente atto di indirizzo viene pubblicato sul sito internet della Struttura di Gestione della Emergenza e sul sito internet del Comune di L’Aquila.
Scarica il documento ufficiale. Fonte: Ufficio stampa del Comune dell'Aquila. |
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