Ultimi documenti inseriti
|
Stato
|
Ultime
|
|
Scritto da valeriano
|
|
Giovedì 18 Marzo 2010 10:18 |
|
Nell'articolo di ieri 17 marzo in cui si parlava di benefici per le famiglie in base all'ordinanza 3857 abbiamo omesso di informare che si tratta di benefici concessi esclusivamente per i nuclei costituiti da 1 o 2 componenti con abitazione principale classificata con esito E, o situata in zona rossa, che non siano assegnatari di un alloggio del Progetto CASE o MAP o che non beneficino di altri contributi.
Ce ne scusiamo con i lettori e con i diretti interessati. La redazione. |
|
Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Marzo 2010 20:27 |
|
|
Ultime
|
|
Scritto da valeriano
|
|
Martedì 27 Aprile 2010 18:56 |
|
Riprendiamo dal sito del Dipartimento della Protezione civile e ripubblichiamo.
L'ordinanza 3870 firmata il 21 aprile proroga fino al 31 dicembre il termine per chiedere il contributo per gli immobili inagibili, prevede l'esenzione sulle autostrade fino al 30 giugno e aumenta il contributo per le case A in zona rossa. Conferma anche la possibilità di usufruire di sistemazioni in albergo o in appartamento e dell’autonoma sistemazione, purché non si disponga di sistemazioni alternative. Queste e altre novità sono spiegate in sintesi: Novità sui contributi per gli immobili di tipo E. È prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per presentare la domanda di contributo per immobili di tipo E. (art. 1) L’articolo 1 stabilisce come va valutato il costo degli interventi di miglioramento sismico con un livello di sicurezza superiore all’80% dell’adeguamento sismico. (art. 1) L'ordinanza stabilisce anche che il Comune può autorizzare lavori di riparazione che mutano la destinazione d’uso o l’aspetto dell’immobile inagibile, anche se il contributo è calcolato in base al ripristino della situazione originaria. (art. 1) Proroga sulle esenzioni autostradali. È prorogata fino al 30 giugno 2010 l’esenzione del pedaggio autostradale per i residenti nei comuni colpiti dal terremoto che non sono rientrati nelle proprie abitazioni o che non hanno ancora trovato una sistemazione alternativa nel territorio di residenza. (art. 7) Aumentano i contributi per le case A in zona rossa. Per rendere più rapido il rientro nelle case agibili che si trovano in zona rossa, è concesso un contributo fino a 20 mila euro, a cui si aggiunge un contributo fino a 5 mila euro per le parti comuni. Per poter avere il contributo, è necessario presentare la comunicazione di inizio attività entro 60 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza o dalla data di notifica dell’esito dell’agibilità. (art. 3) Scadenze per sistemazioni abitative e autonoma sistemazione. Per continuare a usufruire della sistemazione abitativa gratuita - albergo o altra sistemazione - o a percepire l’autonoma sistemazione sarà necessario autocertificare di non avere altre abitazioni disponibili nella provincia di abitazione temporanea, o nel Comune dell’Aquila, nell’ambito del territorio di mobilità. Casi particolarmente gravi, anche di tipo sanitario, saranno valutati singolarmente dal Vice commissario vicario, il Sindaco del Comune dell’Aquila. (art. 9) Le autocertificazioni dovranno arrivare al Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale. Chi ha un’altra abitazione disponibile o non presenta l’autocertificazione, perderà: - la sistemazione in albergo o in alloggio equivalente entro 15 giorni, calcolati dal termine per presentare l’autocertificazione; - dil contributo di autonoma sistemazione dopo il 31 agosto 2010 . (art. 9) Consorzi e aggregati edilizi. È stato spostato al 30 settembre 2010, sia per il Comune dell’Aquila che per i comuni vicini, il termine per creare consorzi obbligatori. Se gli aggregati edilizi sono compresi nel Piano di ricostruzione, gli interventi di recupero sono attuati secondo quanto dispone il Piano di ricostruzione. Gli interventi per gli aggregati edilizi sono stabiliti negli articoli 3 - 18 dell’ordinanza n. 3820. (art. 2) Ripresa delle attività economiche e sociali. Per favorire la ripresa delle attività economiche e sociali, i Comuni approvano i piani di recupero e di riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna S.p.A. in linea con il Piano di ricostruzione e le linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio. (art. 4) Contabilità speciale per la ricostruzione. Le risorse prima collocate nella contabilità speciale del Presidente della Regione Abruzzo sono spostate sulla contabilità speciale del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in cui confluiscono anche tutte le altre risorse destinate alla ricostruzione. (art. 5) Alloggi per i nuclei familiare più deboli. Per poter garantire un alloggio ai nuclei familiari in difficoltà sociali ed economiche o con disabilità, il Sindaco stipulerà contratti di affitto per acquisire alloggi del Fondo immobiliare. (art. 10) Continua la convenzione con il Formez. Per garantire la prosecuzione dei servizi gestiti dal Formez, società del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare una convenzione per un periodo massimo di 6 mesi e fino a 600 mila euro. (art. 6) Più sorveglianza sull’uso degli alloggi. Per controllare che l’uso degli appartamenti del progetto Case e Map sia regolare, la Polizia municipale potenzierà il servizio con ore di lavoro straordinario. (art. 8) Scarica l'ordinanza 3870 del 21 aprile 2010 Fonte: sito web del Dipartimento della Protezione civile
|
|
Ultimo aggiornamento Martedì 27 Aprile 2010 19:06 |
|
Adempimenti per le fasi di ristoro dei danni
|
|
Scritto da valeriano
|
|
Martedì 30 Giugno 2009 07:23 |
|
Pubblichiamo un articolo dell'avv. Manuela Paone che ci offre una prima lettura della conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009. Renderemo disponibile l'intera legge non appena sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Il 23 giugno la Camera dei deputati ha licenziato la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge n.39 del 28 aprile 2009 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
La legge “sul terremoto” entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, (art.19) e quindi soltanto dopo tale data sarà “operativa”.
La riferita disposizione normativa è stata promulgata esclusivamente per quei 49 Comuni compresi nell’area investita dal terremoto, (c.d. “cratere”), ed avrà efficacia retroattiva a far data dal giorno del sisma, 6 aprile 2009. Da una prima lettura del testo normativo sembrerebbe che nei previsti benefici economici e fiscali possano e debbano ritenersi compresi anche gli interventi edilizi di ricostruzione e/o riparazione che verranno eseguiti su immobili localizzati anche al di fuori dell’area sismica, purché però venga dimostrato che il “danno” è stato provocato dal noto evento tellurico.
Lo Stato, sempre stando al testo della legge de qua, pagherà integralmente, a chi ne ha diritto, ed attraverso l’erogazione di contributo a fondo perduto, la ricostruzione e la riparazione della prima casa danneggiate dal terremoto o l’acquisto di un alloggio equivalente.
Sarà Fintecna s.p.a. - su richiesta dell'interessato - a controllare e gestire le operazioni di finanziamento conseguenti; dette operazioni non saranno soggette al pagamento di alcun tributo o diritto, eccezion fatta pera l'iva. Quanto agli onorari dovuti ai notai per la stipula degli eventuali conseguenti atti pubblici, questi verranno calcolati in base alle tariffe professionali vigenti e poi ridotti “ex lege”dell’80 %. L’erogazione del previsto contributo sarà vincolata alla presentazione della necessaria documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli interventi edilizi.
La norma prevede ancora che il contributo potrà essere richiesto anche per la ricostruzione e/o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili a uso non abitativo distrutti o danneggiati. Nel disposto normativo sono altresì previsti indennizzi a favore dei titolari e/o gestori di attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto del terremoto ed ancora a favore dei titolari e/o gestori di strutture adibite alle attività sociali, ricreative, sportive e religiose.
Arriveranno in ogni caso contributi anche per i danni di piccola entità, al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi. I sindaci dei comuni danneggiati potranno autorizzare la concessione di un contributo fino a 10.000 euro per la riparazione dei danni di lieve entità subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale, a condizione che l’intervento edilizio da eseguire ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009.
Per le riparazioni di parti comuni dei condomini sarà concesso un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa.
Via libera alla realizzazione dei moduli abitativi per la sistemazione di persone che hanno le abitazioni distrutte o dichiarate non agibili dai tecnici competenti <<…ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o comuni limitrofi>>. Il coordinamento della progettazione e della realizzazioni delle “casette”, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi sarà affidata al capo della protezione civile On. Guido Bertolaso, il quale provvederà pure con il presidente della regione e di concerto con i sindaci dei comuni interessati ad individuare le aree destinate alla realizzazione dei predetti edifici. All’uopo, è stato previsto un procedimento per l’esproprio in deroga alla normativa vigente: il Commissario delegato darà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all’albo del Comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale. Per le occupazioni d’urgenza ed eventuali espropriazioni il Commissario provvederà alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli che acquisterà immediatamente valore di provvedimento di provvisoria occupazione o di espropriazione.
L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione sarà determinata dal commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 6 aprile 2009.
Avverso il provvedimento di localizzazione e il verbale di immissione in possesso sarà ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, non saranno ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Previsto che il commissario delegato possa reperire nuovi alloggi, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle persone nelle abitazioni riparate o ricostruite. L'assegnazione degli alloggi sarà effettuata dal sindaco del comune interessato, che definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi.
Le imprese avranno a disposizione incentivi fiscali per la ripresa e sarà dato più spazio ai Comuni nella pianificazione della ricostruzione, anche attraverso la deroga dal patto di stabilità interno.
Rimane infine immutato il termine del 31 luglio 2009 per la sospensione dei processi civili, penali e amministrativi e di ogni altra giurisdizione speciali pendenti al 6 aprile 2009.
Avv. Manuela Paone
|
|
Ultimo aggiornamento Martedì 30 Giugno 2009 09:29 |
|
Adempimenti per le fasi di ristoro dei danni
|
|
Scritto da valeriano
|
|
Martedì 14 Luglio 2009 15:24 |
|
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto le modalità di erogazione del contributo mediante credito di imposta. Il provvedimento del 10 luglio 2009 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia il 13 luglio 2007 con il seguente titolo: "Modalità di comunicazione da parte dei comuni dei dati sui provvedimenti di accoglimento delle domande di contributo per la riparazione delle unità immobiliari ubicate nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, come modificata dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, nonché modalità di comunicazione da parte dei comuni dei dati sui provvedimenti di revoca del contributo ai sensi dell’articolo 4 della stessa ordinanza 3779. Modalità di fruizione del credito d’imposta per gli interventi di riparazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, in caso di accesso al finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 3, commi da 5 ad 8, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, come modificata dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009". Il provvedimento stabilisce le modalità di erogazione dei contributi concedibili mediante il credito di imposta di una somma non superiore alla somma necessaria per la riparazione dell'immobile e comunque non superiore agli 80.00 euro oltre l'importo necessario ad eventuali onorari e spese notarili. Il finanziamento ha durata ventennale. L’importo del finanziamento affluisce su un conto individuale vincolato, acceso presso il soggetto che eroga il finanziamento stesso, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico bancario, esclusivamente per effettuare i pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione dell’intervento di riparazione Per le spese eccedenti l’importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all’articolo 1, comma 1, dell'ordinanza 3779 del 6 giugno 2009. Scarica l'intero provvedimento. Fonte: Sito internet dell'Agenzia delle entrate |
|
Ultimo aggiornamento Martedì 14 Luglio 2009 15:46 |
|
Ultime
|
|
Scritto da valeriano
|
|
Venerdì 29 Gennaio 2010 09:16 |
|
Riprendiamo e ripubblichiamo dal sito web del Dipartimento della Protezione Civile. È stata firmata il 19 gennaio dal Presidente del Consiglio dei Ministri l’ordinanza n. 3843. Ne riportiamo una sintesi con le novità principali: Attività produttive. Per soddisfare le domande di indennizzo delle attività che hanno subito danni a causa del terremoto (Ordinanza n.3789), il Commissario Delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo è autorizzato ad anticipare, su richiesta dei Comuni, le somme da questi ritenute ammissibili, nel limite di 80 milioni di euro. (art.8) Sospensioni anche per datori di lavoro e lavoratori autonomi. La sospensione degli obblighi fiscali fino al 30 giugno 2010 vale anche per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, anche nel settore agricolo. L’articolo integra quanto già previsto dall’art.1 dell’ordinanza n. 3837. (art. 9) Pedaggio autostradale. L’esenzione del pedaggio autostradale – prevista dall’art. 4 dell’ordinanza 3771 – è prorogata fino al 31 gennaio 2010 per i residenti nei comuni del cratere che non sono ancora rientrati nell’abitazione che occupavano prima del 6 aprile, o che non hanno ancora trovato una sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del Comune di residenza o nei comuni limitrofi (art.2). Avvio lavori su case B o C. I lavori per riparare singole unità immobiliari di tipo B o C devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo. Anche se i lavori riguardano le parti comuni di un condominio, devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo, e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo di un singolo immobile, se la comunicazione è successiva a quella per le parti comuni. I lavori devono terminare entro i tempi indicati del preventivo di spesa allegato alla domanda, e comunque non oltre 6 mesi, per case B, o 7 mesi , per case C, dall’inizio dei lavori. L’ordinanza all’art. 11 precisa che, passati 30 giorni dalla concessione del contributo provvisorio per case di tipo B o C, il Comune non deve comunicare in modo formale la concessione del contributo definitivo, perché questo è concesso in modo automatico. Questa diposizione modifica l’articolo 7, comma 1, dell’ordinanza n. 3803 del 15 agosto. (art.11) Avvio dei lavori su parti comuni di edifici E. L’inizio dei lavori per le parti comuni di edifici E, deve avvenire entro 30 giorni dalla concessione del contributo. (art.12) Scadenza di Cas e sistemazione in alberghi. Chi ha una casa di tipo B o C e non presenta la domanda per il contributo entro il 31 gennaio 2010, non potrà più usufruire del Contributo di autonoma sistemazione (Cas) o dell’assistenza negli alberghi o case private. (art.11) Aspettativa per i sindaci – Lavoro straordinario. I sindaci dei comuni del cratere e dei comuni ricompresi nelle aree di competenza dei Centri Operativi Misti, posso richiedere ai propri datori di lavoro l’esenzione dalle prestazioni lavorative per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni (art. 1). Il personale dei comuni del cratere – nel limite massimo di cinque unita – impegnato nelle attività connesse al superamento dell’emergenza e nella ricostruzione, può essere autorizzato fino al 31 maggio 2010 ad effettuare fino a 50 ore mensili di lavoro straordinario, in deroga ai limiti fissati dalla legge. Il limite massimo dello stanziamento è di 300mila euro (art.3). Vigili del fuoco. Il Comandante Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila è nominato funzionario delegato per la gestione delle risorse necessarie alla liquidazione delle spese sostenute dal Corpo dei Vigili del Fuoco per le attività di messa in sicurezza svolte durante l’emergenza terremoto in Abruzzo. Il Dipartimento della Protezione Civile rende disponibili le risorse necessarie, nel limite di 150mila euro. (art.5) Uffici del Comune. Il Commissario delegato per l’emergenza terremoto in Abruzzo è autorizzato ad assegnare al Comune dell’Aquila le risorse di cui necessita per trovare un edificio in cui collocare uffici provvisori, in attesa della riparazione delle sedi originarie. E’ di 140mila euro il limite previsto per coprire questa spesa. (art.7) Il personale della Provincia È prorogato fino al 31 gennaio 2010 il pagamento di straordinari e di indennità al personale impegnato in Abruzzo dal Prefetto dell’Aquila. (art. 10) Una commissione di esperti per la prevenzione del rischio sismico. Per utilizzare le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico previsto dal decreto Abruzzo, il Capo Dipartimento nominerà una Commissione di 10 esperti, che definirà obiettivi e interventi per la prevenzione del rischio sismico entro 30 giorni dalla sua costituzione. (art. 13) Fonte: sito internet del Dipartimento della Protezione Civile. |
|
Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Gennaio 2010 09:29 |
|
|
|
|
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 Succ. > Fine >>
|
|
Pagina 1 di 5 |
|