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Stato
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Adempimenti per le fasi di ristoro dei danni
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Scritto da valeriano
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Giovedì 24 Dicembre 2009 19:12 |
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Riprendiamo e ripubblichiamo dal sito web del Dipartimento della Protezione Civile E' stata firmata il 22 dicembre l'ordinanza n. 3832 che dispone ulteriori provvedimenti in favore della popolazione abruzzese colpita dal terremoto. Tra le novità principali, la possibilità di usufruire fino al 31 dicembre 2010 del contributo per l'autonoma sistemazione e la proroga al 31 gennaio 2010 del termine per le richieste di contributo per la riparazione degli edifici B e C.
Nel provvedimento sono previste anche agevolazioni per le imprese che operano nei "comuni del cratere": sarà possibile per queste rimodulare i mutui fino al 50% del debito residuo e sarà possibile per i sindaci adottare fino al 30 giugno 2010 procedure semplificate per ottenere in tempi rapidi dalle piccole imprese beni e servizi per la popolazione.
L'ordinanza stabilisce inoltre la procedura per la rimozione e la rottamazione degli autoveicoli immobilizzati a causa del terremoto e il rimborso delle spese per le esequie ai familiari delle vittime del sisma che non hanno fruito dei funerali di Stato. Proroga dei contributi E’ prorogato al 31 gennaio 2010 il termine per le richieste di contributo per la riparazione degli edifici B e C. E' invece prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per usufruire del contributo per l’autonoma sistemazione, salvo che non si siano verificate le condizioni per il rientro nella propria abitazione e fermo restando quanto previsto dagli artt. 13 e 15 dell’ordinanza n. 3827 del 27 novembre 2009 (art. 13: Chi era in affitto in una casa A, B, o C e, a causa del terremoto, ha perso il contratto di locazione, ha diritto a un alloggio temporaneo o al contributo di autonoma sistemazione per una durata pari al periodo residuo non goduto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi. Art. 15 : I lavori di riparazione degli immobili e delle parti comuni classificati B o C devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e terminare entro i tempi previsti dal preventivo di spesa allegato alla richiesta di contributo: non oltre 6 mesi per gli immobili B e 7 mesi per i C). (artt.5 e 12).
Ulteriori disposizioni sui contributi Il contributo per la ricostruzione dell’abitazione principale o per l’acquisto di una abitazione equivalente a quella distrutta spetta anche nel caso in cui si chieda il subentro dello Stato, fino ad un massimo di 150.000 euro, nel mutuo precedentemente acceso con garanzia sull’immobile distrutto. Questa disposizione vale anche quando il contributo è concesso attraverso un finanziamento agevolato garantito dallo Stato e quando l’importo del mutuo sia superiore ai 150.000 euro. L’importo del finanziamento agevolato è diminuito dell’importo del finanziamento preesistente accollato dallo Stato. Il debito preesistente dovrà considerarsi estinto solo per la parte a carico dello Stato, mentre la parte residua, e cioè quella eccedente i 150.000 euro, dovrà essere estinta dal debitore . Il beneficio del subentro a carico dello Stato spetta anche nel caso in cui la persona che ha contratto il mutuo non è residente ma ha stipulato in favore del proprietario residente e datore di ipoteca sull’immobile distrutto. Queste disposizioni si applicano anche nel caso gli immobili si trovino al di fuori dei territori dei “comuni del cratere”, purchè venga comprovato il nesso di causalità tra i danno subito e l’evento sismico (art. 9). Agevolazioni per le imprese Le imprese che operano nei "comuni del cratere" potranno rimodulare i mutui fino al 50% del debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a 15 anni. Il finanziamento dovrà essere erogato a condizioni di mercato e decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario. Sarà possibile presentare la domanda di rimodulazione del mutuo fino al 31 dicembre 2010. L’ordinanza prevede anche che i sindaci dei comuni del cratere potranno adottare fino al 30 giugno 2010 procedure semplificate per ottenere in tempi rapidi dalle piccole imprese beni e servizi per la popolazione (artt. 4 e 6).
Rimozione e smaltimento veicoli distrutti dal terremoto del 6 aprile 2009. Una convenzione tra il Commissario delegato e l’Automobile Club dell’Aquila regola le modalità per la rimozione e lo smaltimento dei veicoli distrutti dal terremoto del 6 aprile, già censiti dall’ACI dell’Aquila. I proprietari dei veicoli hanno tempo 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza per esprimere la propria volontà al rientro del possesso: in mancanza di ciò i veicoli ssi considerano abbandonati. L’Automobile Club dell’Aquila deve provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei veicoli e al rimborso delle spese già sostenute da chi autonomamente abbia provveduto alla rimozione, smaltimento e radiazione dei veicoli. La domanda per la radiazione dai pubblici registri – ufficio P.R.A. e Motorizzazione Civile - dei veicoli già censiti anche se mancanti di parte o di tutta la documentazione (targhe, carta di circolazione e certificato di proprietà) deve essere presentata all’ACI dell’Aquila . L’annotazione della radiazione ha efficacia dal 6 aprile 2009 (art. 10).
Rimborsi per le esequie L’ordinanza stanzia una somma complessiva di 80.000 che verrà devoluta per le spese delle esequie ai familiari delle vittime del terremoto del 6 aprile che non hanno usufruito dei funerali di Stato (art. 1).
Consorzi obbligatori Il provvedimento detta norme tecniche per i Comuni per la costituzione di consorzi obbligatori per gli aggregati edilizi. La costituzione dei consorzi deve essere realizzata dal Comune de L’Aquila entro 31/03/2010 e dagli altri comuni entro il 28/02/2010 (art. 3)
Disposizioni per la realizzazione dei MEP – Moduli ecclesiastici provvisori Per la realizzazione dei moduli provvisori ad uso ecclesiastico nei territori dei Comuni del cratere, sono stanziati € 700.000,00 a carico del fondo della Protezione Civile (art. 2). Fonte: Sito web del Dipartimento della Protezione Civile. |
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Ultimo aggiornamento Domenica 27 Dicembre 2009 15:00 |
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Ultime
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Scritto da valeriano
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Mercoledì 29 Dicembre 2010 09:59 |
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Pubblichiamo il Decrteto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con la proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2011, nelle zone colpite dal terremoto del 6 aprile 2009. Fonte: sito web del Dipartimento della Protezione Civile |
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Dicembre 2010 10:08 |
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Adempimenti amministrativi, finanziari, bancari
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Scritto da valeriano
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Venerdì 14 Agosto 2009 08:35 |
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Come anticipato nei giorni scorsi è stato prorogato fino al 31 dicembre il decorso dei termini di legge. Riprendiamo e pubblichiamo dal sito internet del Dipartimento della Protezione Civile.
Nei comuni colpiti dal terremoto è sospeso per altri 5 mesi - fino al 31 dicembre 2009 - il decorso dei termini per gli adempimenti contrattuali, i vaglia cambiari, le cambiali e ogni altro titolo di credito o atto con forza esecutiva previsto dal decreto legge n.39, all'art.5, comma 3 e 4, convertito nella legge n.77 il 24 giugno scorso. Il provvedimento riguarda chi alla data del 5 aprile 2009 risiedeva, lavorava, aveva un’attività nel cratere sismico. Lo ha stabilito l’Ordinanza n. 3799, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 6 agosto scorso.
Nel dettaglio, questi i commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto n.39, convertito nella legge n.77 il 24 giugno scorso, a cui fa riferimento l'Ordinanza:
Comma 3. “Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.”
Comma 4. “Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.”
Fonte: Sito internet del Dipartimento della Protezione Civile.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 14 Agosto 2009 21:14 |
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Adempimenti per le fasi di ristoro dei danni
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Scritto da valeriano
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Mercoledì 29 Aprile 2009 10:51 |
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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28.4.2009, il decreto-legge n. 39 del 28.4.2009 recante: Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Clicca qui per scaricare il documento o passa al menu "Documenti e Downloads" e quindi alla sezione Governo. |
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Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Aprile 2009 08:56 |
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Adempimenti per le fasi di ristoro dei danni
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Scritto da valeriano
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Giovedì 11 Giugno 2009 20:39 |
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore, dal 10 giugno 2009 le ordinanze per la “ricostruzione leggera” (edifici con esito A, B e C), firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ordinanza n. 3778, contiene le istruzioni per la riparazione dei danni di lieve entità delle abitazioni classificate come agibili, di tipo “A”. L'ordinanza n. 3779, contiene invece le disposizioni per la riparazione degli edifici inagibili di categoria “B” e “C”. E' pubblicata in Gazzetta Ufficiale anche l’ordinanza n. 3780, sugli adempimenti e le esenzioni fiscali nelle zone colpite dal terremoto. Per i provvedimenti che riguardano la ricostruzione delle abitazioni con esito "D" "E" ed "F", si deve invece attendere la conversione in legge del decreto legge per l'Abruzzo. Approvato dal Senato il 21 maggio scorso, il provvedimento si trova all’esame della Camera, dove oggi si è tenuta, in Commissione Ambiente, l'audizione del Commissario delegato Guido Bertolaso. Fonte: Dipartimento della Protezione Civile. |
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Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Giugno 2009 21:11 |
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